(Regolamento-art. 431)
 
                              Art. 431. 
 
 
  Per i titoli di spesa che comprendono ritenute,  le  quietanze  dei
creditori sono date per la somma netta effettivamente pagata. 
 
  Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come  entrate  dello
Stato, vengono osservate le  disposizioni  del  capo  XIV  di  questo
titolo VII.