(Regolamento-art. 432)
 
                              Art. 432. 
 
 
  Per le  spese  dello  Stato  il  cui  pagamento  deve  constare  da
quietanza dei creditori o  dei  loro  rappresentanti  data  per  atto
pubblico, i ministri o i loro delegati debbono stipulare il  relativo
atto senza intervento degli ufficiali pagatori, e dare  in  pagamento
come equivalenti a danaro gli ordini emessi, facendovi,  ove  non  si
tratti di  assegni,  annotazione  della  quietanza  data  con  l'atto
stipulato ed indicando la persona che rilascio' la quietanza  stessa,
ed alla quale percio' sono da pagarsi gli ordini medesimi.