(Regolamento-art. 435)
 
                              Art. 435. 
 
 
  I  titoli  di  spesa  pagati  nei  modi  stabiliti   dal   presente
regolamento producono  effetto  definitivo,  tanto  nei  conti  delle
tesorerie  quanto  in  quelli  delle  amministrazioni  dello   Stato,
ancorche' dopo il pagamento sia  riconosciuto  che  con  essi  furono
pagate somme indebite o maggiori delle dovute. 
 
  Le amministrazioni competenti curano il ricupero di tali  somme  ed
il loro versamento nelle tesorerie. 
 
  Nelle quietanze e nei conti relativi, sono riferite le  indicazioni
principali del titolo  di  spesa  col  quale  ebbe  luogo  l'indebito
pagamento, ed e' indicato se la somma  ricuperata  e  versata  sia  a
conto od a saldo. 
 
  Se i titoli di spesa contengono errori a pregiudizio dei creditori,
si provvede colla emissione di altri titoli al pagamento delle  somme
ancora dovute.