Art. 435. I titoli di spesa pagati nei modi stabiliti dal presente regolamento producono effetto definitivo, tanto nei conti delle tesorerie quanto in quelli delle amministrazioni dello Stato, ancorche' dopo il pagamento sia riconosciuto che con essi furono pagate somme indebite o maggiori delle dovute. Le amministrazioni competenti curano il ricupero di tali somme ed il loro versamento nelle tesorerie. Nelle quietanze e nei conti relativi, sono riferite le indicazioni principali del titolo di spesa col quale ebbe luogo l'indebito pagamento, ed e' indicato se la somma ricuperata e versata sia a conto od a saldo. Se i titoli di spesa contengono errori a pregiudizio dei creditori, si provvede colla emissione di altri titoli al pagamento delle somme ancora dovute.