(Codice Penale-art. 500)
                              Art. 500. 
 
      (Diffusione di una malattia delle piante o degli animali) 
 
  Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante  o  agli
animali,  pericolosa  all'economia  rurale  o  forestale,  ovvero  al
patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la  reclusione  da
uno a cinque anni. 
 
  Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da  lire
mille a ventimila.