(Codice di procedura penale-art. 437)
 
                              Art. 437 
 
                    (Direzione del dibattimento) 
 
  La direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore. 
 
  Il presidente o il pretore ordina le letture; fa gli avvertimenti e
le ammonizioni che la legge prescrive e riceve i giuramenti;  procede
agli  interrogatori  e  agli  esami;  reprime  le  intimidazioni,  le
interruzioni e le altre manifestazioni  illecite;  vieta  le  domande
suggestive o inopportune; dirige e  modera  la  discussione  e  fa  i
richiami che ritiene necessari contro ogni  eccesso  in  sostegno  di
accuse  o  di  difese,  valendosi  dei  poteri   a   lui   attribuiti
dall'articolo 433.