Art. 437 (Direzione del dibattimento) La direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore. Il presidente o il pretore ordina le letture; fa gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive e riceve i giuramenti; procede agli interrogatori e agli esami; reprime le intimidazioni, le interruzioni e le altre manifestazioni illecite; vieta le domande suggestive o inopportune; dirige e modera la discussione e fa i richiami che ritiene necessari contro ogni eccesso in sostegno di accuse o di difese, valendosi dei poteri a lui attribuiti dall'articolo 433.