Art. 438 (Discussione e decisione delle questioni incidentali) Nella discussione delle questioni incidentali puo' parlare uno solo dei difensori della medesima parte, brevemente e non oltre il tempo prefissogli dal presidente o dal pretore; le repliche non sono ammesse. Il presidente o il pretore impedisce in tutti i casi l'esposizione di cio' che non si riferisce direttamente ed esclusivamente all'oggetto della questione. Se il difensore prolunga il suo discorso oltre il termine predetto, il presidente o il pretore lo invita a concludere e in caso di persistenza gli toglie la facolta' di parlare. Le ordinanze, con le quali il giudice decide sugli incidenti o provvede su altro oggetto, sono, a pena di nullita', pubblicate mediante lettura in udienza e inserite per intero nel processo verbale del dibattimento. Il testo delle ordinanze inserite nel verbale ha valore d'originale. Tali ordinanze sono impugnabili a' termini dell'articolo 200.