(Codice di procedura penale-art. 438)
 
                              Art. 438 
 
        (Discussione e decisione delle questioni incidentali) 
 
  Nella discussione delle questioni incidentali puo' parlare uno solo
dei difensori della medesima parte, brevemente e non oltre  il  tempo
prefissogli dal presidente  o  dal  pretore;  le  repliche  non  sono
ammesse. Il presidente  o  il  pretore  impedisce  in  tutti  i  casi
l'esposizione  di  cio'  che  non  si   riferisce   direttamente   ed
esclusivamente all'oggetto della questione. Se il difensore  prolunga
il suo discorso oltre il termine predetto, il presidente o il pretore
lo invita a concludere  e  in  caso  di  persistenza  gli  toglie  la
facolta' di parlare. 
 
  Le ordinanze, con le quali il  giudice  decide  sugli  incidenti  o
provvede su altro oggetto,  sono,  a  pena  di  nullita',  pubblicate
mediante lettura in  udienza  e  inserite  per  intero  nel  processo
verbale del dibattimento.  Il  testo  delle  ordinanze  inserite  nel
verbale ha valore d'originale. 
 
  Tali ordinanze sono impugnabili a' termini dell'articolo 200.