(Codice di procedura penale-art. 439)
 
                              Art. 439 
 
                       (Questioni preliminari) 
 
  Le questioni relative all'osservanza delle disposizioni  menzionate
nell'articolo 185, quelle concernenti  la  costituzione  della  parte
civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile  o  della
persona civilmente obbligata per l'ammenda e  quelle  riguardanti  la
nullita' della  sentenza  di  rinvio  a  giudizio  sono,  a  pena  di
decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima  volta
le formalita' di apertura del dibattimento a'  termini  dell'articolo
430. 
 
  Le questioni sulla competenza  per  territorio,  sull'unione  o  la
separazione  dei  giudizi  a  norma  degli  articoli   413   e   414,
sull'ammissibilita' di testimoni,  periti,  interpreti  o  consulenti
tecnici,  sulla  mancata  comparizione  dei   testimoni,   periti   o
interpreti,  sulla  presentazione  o  richiesta  di  documenti  e  le
eccezioni di nullita' indicate nell'articolo 422,  sono,  a  pena  di
decadenza, proposte e trattate subito  dopo  compiute  per  la  prima
volta le formalita'  di  apertura  del  dibattimento,  salvo  che  la
possibilita' di proporle sorga soltanto nel  corso  del  dibattimento
medesimo. 
 
  Le questioni indicate nella prima parte e nel  primo  capoverso  di
questo articolo sono trattate con unica  discussione.  Nondimeno,  il
presidente o il pretore puo'  consentire,  quando  cio'  non  importa
notevole ritardo nel dibattimento,  che  le  questioni  indicate  nel
capoverso precedente vengano discusse  l'una  dopo  l'altra,  secondo
l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione  di  taluna  di
esse sia differita.