Art. 439 (Questioni preliminari) Le questioni relative all'osservanza delle disposizioni menzionate nell'articolo 185, quelle concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullita' della sentenza di rinvio a giudizio sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento a' termini dell'articolo 430. Le questioni sulla competenza per territorio, sull'unione o la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilita' di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullita' indicate nell'articolo 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo. Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore puo' consentire, quando cio' non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di taluna di esse sia differita.