(Codice di procedura penale-art. 440)
 
                              Art. 440 
 
                      (Interrogatori ed esami) 
 
  Adempiuto quanto e' prescritto nell'articolo precedente  e  qualora
in seguito ai provvedimenti emessi il dibattimento debba  proseguire,
il  presidente  o  il   pretore   procede   agli   interrogatori   ed
all'assunzione delle prove.