Art. 442 (Interrogatori separati di coimputati) Se gli imputati sono piu', il presidente o il pretore puo' in ogni stato del dibattimento interrogarne uno o piu' separatamente, facendo allontanare gli altri dalla sala d'udienza; dopo gli interrogatori separati, il presidente o il pretore deve, a pena di nullita', informare sommariamente ciascuno degli imputati di quanto avvenne in sua assenza.