(Codice di procedura penale-art. 442)
 
                              Art. 442 
 
               (Interrogatori separati di coimputati) 
 
  Se gli imputati sono piu', il presidente o il pretore puo' in  ogni
stato del dibattimento interrogarne uno o piu' separatamente, facendo
allontanare gli altri dalla sala d'udienza;  dopo  gli  interrogatori
separati, il presidente o  il  pretore  deve,  a  pena  di  nullita',
informare sommariamente ciascuno degli imputati di quanto avvenne  in
sua assenza.