(Codice di procedura penale-art. 443)
 
                              Art. 443 
 
                      (Facolta' dell'imputato) 
 
  Nel corso del dibattimento l'imputato ha facolta' di fare tutte  le
dichiarazioni che ritiene opportune, purche' si riferiscano alla  sua
difesa. Il presidente o il pretore impedisce ogni divagazione, e,  se
l'imputato persiste, lo fa allontanare dall'udienza. 
 
  L'imputato ha pure facolta' di conferire col suo difensore,  tranne
durante l'interrogatorio o prima di rispondere a domande  rivoltegli.
L'esercizio  di  questa  facolta'  non  puo'   mai   autorizzare   la
sospensione dell'udienza. 
 
  E'  vietato  al  difensore  e  ad  ogni  altra  persona   di   dare
suggerimenti all'imputato durante l'interrogatorio o prima  che  egli
risponda a particolari domande. Dell'infrazione di questo divieto  e'
fatta menzione nel processo verbale, senza pregiudizio dell'esercizio
dei poteri disciplinari da parte del presidente o del pretore per  la
direzione del dibattimento.