Art. 443 (Facolta' dell'imputato) Nel corso del dibattimento l'imputato ha facolta' di fare tutte le dichiarazioni che ritiene opportune, purche' si riferiscano alla sua difesa. Il presidente o il pretore impedisce ogni divagazione, e, se l'imputato persiste, lo fa allontanare dall'udienza. L'imputato ha pure facolta' di conferire col suo difensore, tranne durante l'interrogatorio o prima di rispondere a domande rivoltegli. L'esercizio di questa facolta' non puo' mai autorizzare la sospensione dell'udienza. E' vietato al difensore e ad ogni altra persona di dare suggerimenti all'imputato durante l'interrogatorio o prima che egli risponda a particolari domande. Dell'infrazione di questo divieto e' fatta menzione nel processo verbale, senza pregiudizio dell'esercizio dei poteri disciplinari da parte del presidente o del pretore per la direzione del dibattimento.