(Codice di procedura penale-art. 444)
 
                              Art. 444 
 
         (Nuovi fatti punibili risultanti dal dibattimento) 
 
  Salvo quanto e' disposto negli articoli 435 e 436,  e  qualora  non
sia  applicabile  la  disposizione  dell'articolo  445,  il  pubblico
ministero ovvero il pretore nei limiti della sua competenza,  procede
a norma di legge se nel dibattimento risulta a  carico  dell'imputato
alcun altro fatto preveduto dalla legge come reato e per il quale  si
debba procedere d'ufficio, diverso da quello enunciato nella sentenza
di rinvio  a  giudizio  ovvero  nella  richiesta  o  nel  decreto  di
citazione. 
 
  Se l'imputato detenuto e' prosciolto e per il fatto nuovo risultato
nel dibattimento la legge impone o consente il mandato di cattura, il
pubblico ministero puo' emettere ordine  d'arresto  con  gli  effetti
preveduti dall'articolo 251. Il pretore, qualora si tratti  di  reati
di sua competenza, emette mandato di cattura se ne e' il caso; quando
non e' competente, puo' emettere mandato d'arresto.