Art. 444 (Nuovi fatti punibili risultanti dal dibattimento) Salvo quanto e' disposto negli articoli 435 e 436, e qualora non sia applicabile la disposizione dell'articolo 445, il pubblico ministero ovvero il pretore nei limiti della sua competenza, procede a norma di legge se nel dibattimento risulta a carico dell'imputato alcun altro fatto preveduto dalla legge come reato e per il quale si debba procedere d'ufficio, diverso da quello enunciato nella sentenza di rinvio a giudizio ovvero nella richiesta o nel decreto di citazione. Se l'imputato detenuto e' prosciolto e per il fatto nuovo risultato nel dibattimento la legge impone o consente il mandato di cattura, il pubblico ministero puo' emettere ordine d'arresto con gli effetti preveduti dall'articolo 251. Il pretore, qualora si tratti di reati di sua competenza, emette mandato di cattura se ne e' il caso; quando non e' competente, puo' emettere mandato d'arresto.