Art. 445 (Reati concorrenti o circostanze aggravanti non contestati nell'imputazione) Qualora dagli atti istruttori o nel dibattimento risulti un reato concorrente o la continuazione di reato, ovvero una circostanza aggravante, e non ve ne sia menzione nella sentenza di rinvio, nella richiesta o nel decreto di citazione, il presidente, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale, li contesta, a richiesta del pubblico ministero, all'imputato, e, quando occorre, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda e al responsabile civile, inserendone menzione nel processo verbale. Il pretore provvede anche d'ufficio. Quando l'imputato assente e' rappresentato per mandato speciale dal difensore, la contestazione e' fatta al difensore stesso, il quale esercita i diritti dell'imputato. Questa disposizione non si applica quando si tratta di reato che non consente la rappresentanza mediante mandato speciale. La sentenza di condanna pronunciata per il reato concorrente, per il reato continuato o per la circostanza, nuova, senza che siano state osservate le disposizioni precedenti, e' nulla anche in relazione ai fatti regolarmente contestati.