(Codice di procedura penale-art. 445)
 
                              Art. 445 
 
(Reati  concorrenti   o   circostanze   aggravanti   non   contestati
                          nell'imputazione) 
 
  Qualora dagli atti istruttori o nel dibattimento risulti  un  reato
concorrente o la  continuazione  di  reato,  ovvero  una  circostanza
aggravante, e non ve ne sia menzione nella sentenza di rinvio,  nella
richiesta o nel decreto  di  citazione,  il  presidente,  purche'  la
cognizione non appartenga alla competenza di un giudice  superiore  o
speciale,  li  contesta,  a   richiesta   del   pubblico   ministero,
all'imputato, e, quando occorre, alla  persona  civilmente  obbligata
per l'ammenda e al  responsabile  civile,  inserendone  menzione  nel
processo verbale. Il pretore provvede anche d'ufficio. 
 
  Quando l'imputato assente e' rappresentato per mandato speciale dal
difensore, la contestazione e' fatta al difensore  stesso,  il  quale
esercita i diritti dell'imputato. Questa disposizione non si  applica
quando si tratta di reato che non consente la rappresentanza mediante
mandato speciale. 
 
  La sentenza di condanna pronunciata per il reato  concorrente,  per
il reato continuato o per la  circostanza,  nuova,  senza  che  siano
state  osservate  le  disposizioni  precedenti,  e'  nulla  anche  in
relazione ai fatti regolarmente contestati.