(Codice di procedura penale-art. 446)
 
                              Art. 446 
 
              (Concessione di un termine per la difesa) 
 
  Qualora la contestazione preveduta dall'articolo  precedente  abbia
per oggetto un reato concorrente o la continuazione di  reato  o  una
circostanza aggravante diversa dalla recidiva,  il  presidente  o  il
pretore avverte l'imputato che puo' chiedere un termine non  maggiore
di  cinque  giorni  per  preparare  la  difesa.  Questo  termine   e'
improrogabile. 
 
  Il presidente o il pretore, quando l'imputato ha chiesto il termine
predetto, sospende il dibattimento a norma dell'articolo 431. In  tal
caso il pubblico ministero e  le  parti  private  hanno  facolta'  di
presentare nuove prove. Se l'imputato non chiede il termine o  se  la
circostanza contestata e'  la  recidiva,  il  reato  concorrente,  la
continuazione di reato e la circostanza aggravante  restano  compresi
senz'altro nell'imputazione e nel giudizio.