Art. 446 (Concessione di un termine per la difesa) Qualora la contestazione preveduta dall'articolo precedente abbia per oggetto un reato concorrente o la continuazione di reato o una circostanza aggravante diversa dalla recidiva, il presidente o il pretore avverte l'imputato che puo' chiedere un termine non maggiore di cinque giorni per preparare la difesa. Questo termine e' improrogabile. Il presidente o il pretore, quando l'imputato ha chiesto il termine predetto, sospende il dibattimento a norma dell'articolo 431. In tal caso il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di presentare nuove prove. Se l'imputato non chiede il termine o se la circostanza contestata e' la recidiva, il reato concorrente, la continuazione di reato e la circostanza aggravante restano compresi senz'altro nell'imputazione e nel giudizio.