(Codice di procedura penale-art. 448)
 
                              Art. 448 
 
                        (Esame dei testimoni) 
 
  Il presidente  o  il  pretore  procede  in  seguito  all'esame  dei
testimoni, nell'ordine che ritiene piu'  opportuno,  dando  pero'  la
precedenza all'offeso dal reato, anche  se  si  e'  costituito  parte
civile. 
 
  I testimoni sono esaminati, a pena di nullita', l'uno dopo l'altro. 
 
  L'esame deve avvenire possibilmente in modo che  nessun  testimonio
prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i loro
difensori o consulenti tecnici, assistere  all'esame  degli  altri  o
vedere o udire o essere altrimenti informato di cio' che si fa  nella
sala di udienza. 
 
  Prima di procedere all'esame di ciascun testimonio, il presidente o
il pretore gli fa prestare giuramento, a pena di nullita'; quindi gli
chiede le generalita' e lo interroga intorno a qualsiasi  vincolo  di
parentela o  d'interessi  o  ad  altre  circostanze,  che  servano  a
valutare la sua credibilita'.