Art. 448 (Esame dei testimoni) Il presidente o il pretore procede in seguito all'esame dei testimoni, nell'ordine che ritiene piu' opportuno, dando pero' la precedenza all'offeso dal reato, anche se si e' costituito parte civile. I testimoni sono esaminati, a pena di nullita', l'uno dopo l'altro. L'esame deve avvenire possibilmente in modo che nessun testimonio prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i loro difensori o consulenti tecnici, assistere all'esame degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informato di cio' che si fa nella sala di udienza. Prima di procedere all'esame di ciascun testimonio, il presidente o il pretore gli fa prestare giuramento, a pena di nullita'; quindi gli chiede le generalita' e lo interroga intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interessi o ad altre circostanze, che servano a valutare la sua credibilita'.