Art. 449 (Giuramento dei testimoni) Tutti i testimoni, anche se hanno qualita' di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento, quando non l'hanno precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Osservate le disposizioni dell'articolo 142, il presidente o il pretore fa prestare individualmente il giuramento ai testimoni, nell'atto in cui ciascuno di essi si presenta per essere esaminato, con la formula seguente: Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verita' e null'altro che la verita'. Non e' ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto gli anni quattordici. Nondimeno il giudice lo ammonisce circa l'obbligo di dire tutta la verita', null'altro che la verita', e gli fa presenti i provvedimenti che possono essere ordinati per i minori degli anni quattordici i quali commettono un fatto che la legge prevede come delitto.