(Codice di procedura penale-art. 449)
 
                              Art. 449 
 
                     (Giuramento dei testimoni) 
 
  Tutti  i  testimoni,  anche  se  hanno  qualita'  di   denunciante,
querelante o parte civile, devono  prestare  giuramento,  quando  non
l'hanno  precedentemente  prestato  o  non  ne   sono   espressamente
dispensati dalla legge. 
 
  Osservate le disposizioni dell'articolo 142,  il  presidente  o  il
pretore fa  prestare  individualmente  il  giuramento  ai  testimoni,
nell'atto in cui ciascuno di essi si presenta per  essere  esaminato,
con la formula seguente: 
 
  Consapevole  della  responsabilita'  che  col  giuramento  assumete
davanti a Dio e agli uomini, giurate  di  dire  tutta  la  verita'  e
null'altro che la verita'. 
 
  Non e' ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui  depone
non ha  compiuto  gli  anni  quattordici.  Nondimeno  il  giudice  lo
ammonisce circa l'obbligo di dire tutta la verita', null'altro che la
verita', e  gli  fa  presenti  i  provvedimenti  che  possono  essere
ordinati per i minori degli anni quattordici i  quali  commettono  un
fatto che la legge prevede come delitto.