Art. 450 (Norme applicabili per l'esame dei testimoni) Si osservano per l'esame dei testimoni le disposizioni degli articoli 348, 349, 350, 351 e 352. I giudici, i magistrati del pubblico ministero, i cancellieri e i segretari, anche se appartenenti a giurisdizioni speciali, i quali hanno avuto parte per ragione del loro ufficio negli atti del procedimento, non possono essere assunti come testimoni.