(Codice di procedura penale-art. 450)
 
                              Art. 450 
 
            (Norme applicabili per l'esame dei testimoni) 
 
  Si osservano  per  l'esame  dei  testimoni  le  disposizioni  degli
articoli 348, 349, 350, 351 e 352. 
 
  I giudici, i magistrati del pubblico ministero, i cancellieri  e  i
segretari, anche se appartenenti a giurisdizioni  speciali,  i  quali
hanno avuto parte  per  ragione  del  loro  ufficio  negli  atti  del
procedimento, non possono essere assunti come testimoni.