(Codice di procedura penale-art. 451)
 
                              Art. 451 
 
(Relazioni, pareri e chiarimenti  di  periti  e  consulenti  tecnici.
              Giuramento dei periti e degli interpreti) 
 
  Se nell'istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il
presidente o il pretore fa  dare  lettura  delle  loro  relazioni  od
osservazioni,  dopo  l'esame  dei  testimoni,  ordinando  l'omissione
d'ogni superfluita' che vi  sia  contenuta.  Nessuno  ha  diritto  di
opporsi alle prescrizioni  del  presidente  o  del  pretore  su  tale
oggetto. 
 
  I  periti,  citati  a  norma  dell'articolo   416,   sono   sentiti
rispettivamente dopo la lettura predetta.  Essi  devono  limitarsi  a
rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore con
divieto di ogni discussione. 
 
  I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma  dell'articolo
417,  devono  limitarsi  al  riassunto  delle  loro   conclusioni   e
all'esposizione delle ragioni essenziali  che  le  giustificano,  con
divieto di ogni discussione. Quando un perito o  un  interprete  deve
giurare  nel  dibattimento,  la  formula  e'  quella  rispettivamente
indicata  negli  articoli  316  e  329,  omessa  la  menzione   della
segretezza.