Art. 451 (Relazioni, pareri e chiarimenti di periti e consulenti tecnici. Giuramento dei periti e degli interpreti) Se nell'istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni, dopo l'esame dei testimoni, ordinando l'omissione d'ogni superfluita' che vi sia contenuta. Nessuno ha diritto di opporsi alle prescrizioni del presidente o del pretore su tale oggetto. I periti, citati a norma dell'articolo 416, sono sentiti rispettivamente dopo la lettura predetta. Essi devono limitarsi a rispondere alle domande loro rivolte dal presidente o dal pretore con divieto di ogni discussione. I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle ragioni essenziali che le giustificano, con divieto di ogni discussione. Quando un perito o un interprete deve giurare nel dibattimento, la formula e' quella rispettivamente indicata negli articoli 316 e 329, omessa la menzione della segretezza.