Art. 452 (Mancata comparizione di persone citate) Quando un testimonio, un perito o un interprete, del quale sia stata ordinata la citazione, non sia comparso, il giudice, sentiti il pubblico ministero e le parti private, puo' decidere che il dibattimento sia continuato, ma puo' in seguito disporre diversamente qualora riconosca necessaria la comparizione. Si applica, quando ne sia il caso, la disposizione dell'articolo 144. Se non e' comparso un consulente tecnico, il dibattimento e' proseguito senz'altro in ogni caso.