(Codice di procedura penale-art. 452)
 
                              Art. 452 
 
              (Mancata comparizione di persone citate) 
 
  Quando un testimonio, un perito o  un  interprete,  del  quale  sia
stata ordinata la citazione, non sia comparso, il giudice, sentiti il
pubblico  ministero  e  le  parti  private,  puo'  decidere  che   il
dibattimento sia continuato, ma puo' in seguito disporre diversamente
qualora riconosca necessaria la comparizione. 
 
  Si applica, quando ne sia il caso,  la  disposizione  dell'articolo
144. 
 
  Se non e'  comparso  un  consulente  tecnico,  il  dibattimento  e'
proseguito senz'altro in ogni caso.