Art. 453 (Casi in cui i testimoni o i periti possono assumersi a domicilio) Il testimonio o il perito non comparso per legittimo impedimento puo' essere esaminato nel luogo in cui si trova. La corte o il tribunale puo' delegare all'esame uno dei suoi componenti o puo' richiedere rispettivamente al presidente della corte d'appello o del tribunale del luogo in cui il testimonio o il perito si trova, la delegazione di un giudice che lo esamini. La corte, il tribunale o il pretore puo' anche delegare il pretore di quel luogo. Queste regole si applicano altresi' quando occorre esaminare alcuna delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 356. Per l'esame dei Regi agenti diplomatici o degli incaricati di missione diplomatica all'estero, si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo 356, e, per gli agenti diplomatici della Santa Sede o di Stati esteri, quella dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso.