(Codice di procedura penale-art. 453)
 
                              Art. 453 
 
 (Casi in cui i testimoni o i periti possono assumersi a domicilio) 
 
  Il testimonio o il perito non comparso  per  legittimo  impedimento
puo' essere esaminato nel luogo in cui si trova. 
 
  La corte o il  tribunale  puo'  delegare  all'esame  uno  dei  suoi
componenti o puo'  richiedere  rispettivamente  al  presidente  della
corte d'appello o del tribunale del luogo in cui il testimonio  o  il
perito si trova, la delegazione di un  giudice  che  lo  esamini.  La
corte, il tribunale o il pretore puo' anche delegare  il  pretore  di
quel luogo. 
 
  Queste regole si applicano altresi' quando occorre esaminare alcuna
delle persone indicate nella prima parte dell'articolo 356. 
 
  Per l'esame dei Regi  agenti  diplomatici  o  degli  incaricati  di
missione diplomatica all'estero, si applica la disposizione del primo
capoverso dell'articolo 356, e,  per  gli  agenti  diplomatici  della
Santa  Sede  o  di  Stati  esteri,   quella   dell'ultimo   capoverso
dell'articolo stesso.