Art. 454 (Norme per l'esame a domicilio) All'esame indicato nell'articolo precedente il giudice procede con l'assistenza del cancelliere e occorrendo dell'ufficiale giudiziario, esclusa la presenza del pubblico. Il pubblico ministero ha facolta' di intervenire. L'imputato, la persona civilmente obbligata per l'ammenda, il responsabile civile e la parte civile possono farsi rappresentare dal rispettivo difensore o da un altro avvocato o procuratore all'uopo nominato. Se l'imputato ha due difensori, uno solo di essi puo' rappresentarlo e non e' ammesso l'intervento contemporaneo del sostituto. Il presidente o il pretore puo' permettere eccezionalmente che le parti private o alcuna di esse intervengano anche di persona. Il pubblico ministero e i difensori sono avvertiti, a pena di nullita', del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. Il giudice delegato, se accerta non sussistere o non essere legittimo l'impedimento addotto dal testimonio o perito, procede egualmente all'esame, ma ne informa subito l'Autorita' delegante la quale puo' provvedere a norma dell'articolo 452, ponendo inoltre a carico del testimonio o perito le spese del trasferimento del giudice, del cancelliere e delle altre persone intervenute. Tali provvedimenti sono dati senza dilazione dalla corte, dal tribunale o dal pretore che procede al giudizio, qualora si sia trasferito nel luogo. Nei casi preveduti dall'articolo 366 del codice penale, il giudice delegato fa compilare processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero per il procedimento.