(Codice di procedura penale-art. 454)
 
                              Art. 454 
 
                   (Norme per l'esame a domicilio) 
 
  All'esame indicato nell'articolo precedente il giudice procede  con
l'assistenza del cancelliere e occorrendo dell'ufficiale giudiziario,
esclusa la presenza del pubblico. Il pubblico ministero  ha  facolta'
di intervenire.  L'imputato,  la  persona  civilmente  obbligata  per
l'ammenda, il responsabile civile e la  parte  civile  possono  farsi
rappresentare dal rispettivo difensore  o  da  un  altro  avvocato  o
procuratore all'uopo nominato. Se l'imputato ha  due  difensori,  uno
solo di essi  puo'  rappresentarlo  e  non  e'  ammesso  l'intervento
contemporaneo  del  sostituto.  Il  presidente  o  il  pretore   puo'
permettere eccezionalmente che le parti  private  o  alcuna  di  esse
intervengano anche di persona. 
 
  Il pubblico ministero e i  difensori  sono  avvertiti,  a  pena  di
nullita', del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 
 
  Il giudice  delegato,  se  accerta  non  sussistere  o  non  essere
legittimo l'impedimento addotto  dal  testimonio  o  perito,  procede
egualmente all'esame, ma ne informa subito l'Autorita'  delegante  la
quale puo' provvedere a norma dell'articolo 452,  ponendo  inoltre  a
carico del  testimonio  o  perito  le  spese  del  trasferimento  del
giudice, del cancelliere e  delle  altre  persone  intervenute.  Tali
provvedimenti sono dati senza dilazione dalla corte, dal tribunale  o
dal pretore che procede al giudizio, qualora si  sia  trasferito  nel
luogo. 
 
  Nei casi preveduti dall'articolo 366 del codice penale, il  giudice
delegato fa compilare processo verbale e  lo  trasmette  al  pubblico
ministero per il procedimento.