(Codice di procedura penale-art. 455)
 
                              Art. 455 
 
                     (Perizia nel dibattimento) 
 
  Se nel dibattimento risultano circostanze importanti,  di  cui  non
hanno avuto notizia i periti assunti nell'istruzione,  ovvero  se  e'
necessario chiedere chiarimenti su questioni sulle quali quei  periti
non hanno gia' espresso il loro parere, la corte, il tribunale, o  il
pretore ha facolta' di disporne anche d'ufficio la citazione. 
 
  Se  risultano  gravi  e  fondati  indizi  che  rendono   necessaria
un'indagine sullo stato di mente dell'imputato, ovvero se il  giudice
ritiene di non poter pronunciare il giudizio senza altri accertamenti
e non vi e' stato nell'uno e nell'altro caso un precedente esame  sul
medesimo oggetto, la corte, il tribunale o il pretore  puo'  nominare
con ordinanza un perito. 
 
  Quando occorre, il giudice,  anche  senza  sentire  il  parere  del
perito, puo' provvedere a' termini dell'articolo 88.