Art. 455 (Perizia nel dibattimento) Se nel dibattimento risultano circostanze importanti, di cui non hanno avuto notizia i periti assunti nell'istruzione, ovvero se e' necessario chiedere chiarimenti su questioni sulle quali quei periti non hanno gia' espresso il loro parere, la corte, il tribunale, o il pretore ha facolta' di disporne anche d'ufficio la citazione. Se risultano gravi e fondati indizi che rendono necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato, ovvero se il giudice ritiene di non poter pronunciare il giudizio senza altri accertamenti e non vi e' stato nell'uno e nell'altro caso un precedente esame sul medesimo oggetto, la corte, il tribunale o il pretore puo' nominare con ordinanza un perito. Quando occorre, il giudice, anche senza sentire il parere del perito, puo' provvedere a' termini dell'articolo 88.