Art. 456 (Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento) Nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo precedente, il dibattimento puo' essere sospeso, ma non rinviato, e le parti private hanno facolta' di presentare un proprio consulente tecnico, senza che il dibattimento possa per l'esercizio di tale facolta' essere sospeso o rinviato. Quando il dibattimento e' sospeso, il perito e il consulente tecnico devono presentare le loro conclusioni e osservazioni per iscritto e non sono ammessi nel dibattimento. Nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Se non e' possibile provvedere in tal modo, e il giudice ritiene di non poter procedere al giudizio senza la perizia, pronuncia ordinanza con cui, rinviato il dibattimento, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice istruttore, o al consigliere delegato della sezione istruttoria se l'istruzione fu da lui compiuta, perche' provveda secondo le disposizioni degli articoli 314 e seguenti, in quanto sono applicabili. Terminata la perizia, il giudice istruttore o il consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del giudice che ha ordinato la perizia, e si provvede per il nuovo dibattimento a' termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da se' per l'assunzione della perizia, terminata la quale fissa il nuovo dibattimento. Quando il perito e il consulente tecnico sono ammessi nel dibattimento, si osservano le limitazioni in dicate nell'articolo 451.