(Codice di procedura penale-art. 456)
 
                              Art. 456 
 
(Provvedimenti   conseguenti   all'ammissione   della   perizia   nel
                            dibattimento) 
 
  Nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo  precedente,  il
dibattimento puo' essere sospeso, ma non rinviato, e le parti private
hanno facolta' di presentare un proprio consulente tecnico, senza che
il dibattimento possa per l'esercizio di tale facolta' essere sospeso
o rinviato. Quando  il  dibattimento  e'  sospeso,  il  perito  e  il
consulente  tecnico  devono  presentare   le   loro   conclusioni   e
osservazioni per iscritto e non sono ammessi nel dibattimento. 
 
  Nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente, il
perito e' immediatamente citato a comparire e  deve  esporre  il  suo
parere nello stesso dibattimento. Se non e' possibile  provvedere  in
tal modo, e il giudice ritiene di non  poter  procedere  al  giudizio
senza  la  perizia,  pronuncia  ordinanza  con   cui,   rinviato   il
dibattimento,  dispone  che  gli  atti  siano  trasmessi  al  giudice
istruttore, o al consigliere delegato della  sezione  istruttoria  se
l'istruzione  fu  da  lui  compiuta,  perche'  provveda  secondo   le
disposizioni  degli  articoli  314  e  seguenti,   in   quanto   sono
applicabili.  Terminata  la  perizia,  il  giudice  istruttore  o  il
consigliere delegato trasmette gli atti alla cancelleria del  giudice
che ha ordinato la perizia, e si provvede per il  nuovo  dibattimento
a' termini degli articoli 405 e seguenti. Il pretore provvede da  se'
per l'assunzione della perizia, terminata la  quale  fissa  il  nuovo
dibattimento. 
 
  Quando  il  perito  e  il  consulente  tecnico  sono  ammessi   nel
dibattimento, si osservano le  limitazioni  in  dicate  nell'articolo
451.