Art. 457 (Ispezione locale; assunzione di nuove prove) La corte, il tribunale o il pretore puo' disporre con ordinanza anche d'ufficio, purche' risulti assolutamente necessario per l'accertamento della verita', il proprio accesso nel luogo in cui fu commesso il reato, osservando le norme stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 454. Se nel corso del dibattimento si ha notizia di nuovi mezzi di prova, l'esistenza dei quali risulta dimostrata in modo certo, e si riconosce la necessita' di assumerli, la corte, il tribunale o il pretore puo' disporre, anche d'ufficio, con ordinanza, che siano citati testimoni, da esaminarsi occorrendo a' termini degli articoli 453 e 454, e che siano richiamati o accettati nuovi documenti. Nello stesso modo puo' provvedere in relazione a quei mezzi di prova che, gia' assunti nell'istruzione; non sono stati prodotti nel giudizio, quando nel dibattimento risultano necessari per l'accertamento della verita'.