(Codice di procedura penale-art. 457)
 
                              Art. 457 
 
            (Ispezione locale; assunzione di nuove prove) 
 
  La corte, il tribunale o il pretore  puo'  disporre  con  ordinanza
anche  d'ufficio,  purche'  risulti  assolutamente   necessario   per
l'accertamento della verita', il proprio accesso nel luogo in cui  fu
commesso il reato, osservando le norme stabilite nella prima parte  e
nel primo capoverso dell'articolo 454. 
 
  Se nel corso del dibattimento si  ha  notizia  di  nuovi  mezzi  di
prova, l'esistenza dei quali risulta dimostrata in modo certo,  e  si
riconosce la necessita' di assumerli, la corte,  il  tribunale  o  il
pretore puo' disporre, anche  d'ufficio,  con  ordinanza,  che  siano
citati testimoni, da esaminarsi occorrendo a' termini degli  articoli
453 e 454, e che siano richiamati o accettati nuovi documenti.  Nello
stesso modo puo' provvedere in relazione a quei mezzi di  prova  che,
gia' assunti nell'istruzione; non sono stati prodotti  nel  giudizio,
quando nel dibattimento risultano necessari per l'accertamento  della
verita'.