Art. 458 (Falsa testimonianza, perizia o interpretazione) Se il testimonio, il perito o l'interprete commette alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 372 e 373 del codice penale, il presidente o il pretore, premessa se crede una nuova ammonizione circa la responsabilita' penale conseguente a quei fatti, ne fa compilare il processo verbale e lo trasmette al pubblico ministero, qualora non si possa applicare la disposizione del primo capoverso dell'articolo 435; in ogni caso ordina l'arresto del colpevole, facendone menzione nello stesso verbale. E' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 436. Se il giudice ritiene che non sia necessario attendere il giudizio sulla falsita', il dibattimento prosegue. Se il giudice ritiene assolutamente necessario attendere il giudizio sulla falsita', o se, per alcuna delle cause prevedute dall'articolo 436, il delitto non puo' essere giudicato immediatamente, il dibattimento e' rinviato. Se il testimonio, il perito o l'interprete ritratta il falso e manifesta il vero, prima che il dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della falsita', il giudice pronuncia immediatamente sentenza, con cui dichiara non doversi procedere perche' l'imputato non e' punibile.