(Codice di procedura penale-art. 458)
 
                              Art. 458 
 
          (Falsa testimonianza, perizia o interpretazione) 
 
  Se il testimonio, il perito  o  l'interprete  commette  alcuno  dei
fatti preveduti dagli articoli  372  e  373  del  codice  penale,  il
presidente o il pretore, premessa  se  crede  una  nuova  ammonizione
circa la responsabilita' penale  conseguente  a  quei  fatti,  ne  fa
compilare il processo verbale e lo trasmette al  pubblico  ministero,
qualora non si possa applicare la disposizione  del  primo  capoverso
dell'articolo 435; in  ogni  caso  ordina  l'arresto  del  colpevole,
facendone  menzione  nello  stesso   verbale.   E'   applicabile   la
disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 436. 
 
  Se il giudice ritiene che non sia necessario attendere il  giudizio
sulla falsita', il dibattimento prosegue. 
 
  Se  il  giudice  ritiene  assolutamente  necessario  attendere   il
giudizio sulla falsita', o  se,  per  alcuna  delle  cause  prevedute
dall'articolo   436,   il   delitto   non   puo'   essere   giudicato
immediatamente, il dibattimento e' rinviato. 
 
  Se il testimonio, il perito o  l'interprete  ritratta  il  falso  e
manifesta il vero,  prima  che  il  dibattimento  sia  chiuso  o  sia
rinviato   a   cagione   della   falsita',   il   giudice   pronuncia
immediatamente sentenza,  con  cui  dichiara  non  doversi  procedere
perche' l'imputato non e' punibile.