(Codice di procedura penale-art. 459)
 
                              Art. 459 
 
      (Licenziamento di testimoni, periti e consulenti tecnici) 
 
  Dopo l'esame, il presidente  o  il  pretore,  sentiti  il  pubblico
ministero e le parti  private,  puo'  licenziare  il  testimonio,  il
perito o il consulente tecnico, con  riserva  di  richiamarlo  quando
occorra. Puo' vietare al testimonio di rimanere in  udienza  e  anche
disporre che si ritiri nella camera all'uopo assegnata e  vi  rimanga
fino a nuovo ordine.