Art. 459 (Licenziamento di testimoni, periti e consulenti tecnici) Dopo l'esame, il presidente o il pretore, sentiti il pubblico ministero e le parti private, puo' licenziare il testimonio, il perito o il consulente tecnico, con riserva di richiamarlo quando occorra. Puo' vietare al testimonio di rimanere in udienza e anche disporre che si ritiri nella camera all'uopo assegnata e vi rimanga fino a nuovo ordine.