(Codice di procedura penale-art. 460)
 
                              Art. 460 
 
                 (Presentazione del corpo del reato) 
 
  I documenti, il corpo del reato e ogni altra cosa che puo'  servire
a convinzione o a discolpa sono presentati, occorrendo, alle parti  e
ai testimoni, con invito a dichiarare quando ne  e'  il  caso  se  li
riconoscono. 
 
  Della presentazione e  delle  conseguenti  dichiarazioni  e'  fatta
menzione nel processo verbale.