Art. 460 (Presentazione del corpo del reato) I documenti, il corpo del reato e ogni altra cosa che puo' servire a convinzione o a discolpa sono presentati, occorrendo, alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare quando ne e' il caso se li riconoscono. Della presentazione e delle conseguenti dichiarazioni e' fatta menzione nel processo verbale.