(Codice di procedura penale-art. 461)
 
                              Art. 461 
 
    (Norme dell'istruzione formale applicabili nel dibattimento) 
 
  Le regole stabilite per  l'istruzione  formale  relativamente  alle
ispezioni,  agli  esperimenti  giudiziali,  alle  perquisizioni,   ai
sequestri,  alle  ricognizioni,  ai  periti,  agli   interpreti,   ai
consulenti tecnici, ai testimoni, ai confronti e ai mezzi di prova in
generale si osservano anche nel giudizio, in quanto sono  applicabili
e se non e' altrimenti disposto. 
 
  Si osserva anche nel  dibattimento  la  disposizione  dell'articolo
308.