Art. 461 (Norme dell'istruzione formale applicabili nel dibattimento) Le regole stabilite per l'istruzione formale relativamente alle ispezioni, agli esperimenti giudiziali, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni, ai periti, agli interpreti, ai consulenti tecnici, ai testimoni, ai confronti e ai mezzi di prova in generale si osservano anche nel giudizio, in quanto sono applicabili e se non e' altrimenti disposto. Si osserva anche nel dibattimento la disposizione dell'articolo 308.