Art. 462 (Letture permesse di deposizioni testimoniali) Puo' essere data lettura delle deposizioni testimoniali ricevute: 1° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, purche' il pubblico ministero e le parti private vi consentano, i testimoni siano indicati nelle liste e ne sia stata ordinata la citazione, anche se non sono comparsi; 2° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, quando si debbono far risultare contraddizioni o variazioni fra le deposizioni rese nell'istruzione e quelle rese nel dibattimento o quando occorre aiutare la memoria del testimonio; 3° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, qualora il testimonio che le ha rese sia morto, assente dal Regno, irreperibile o divenuto inabile a deporre per qualsiasi causa, anche se il testimonio non sia compreso nelle liste; 4° all'estero in seguito a rogatoria, purche' il testimonio sia indicato nelle liste. Puo' essere inoltre data lettura delle deposizioni testimoniali indicate nel terzo e quarto capoverso dell'articolo 41, negli articoli 313, 356, nel primo capoverso dell'articolo 357, negli articoli 363 e 364, nell'ultimo capoverso dell'articolo 391, nel terzo capoverso dell'articolo 415, nell'articolo 418 e nel capoverso dell'articolo 457. Fuori dei casi predetti, la lettura di deposizioni testimoniali e' vietata a pena di nullita'.