(Codice di procedura penale-art. 462)
 
                              Art. 462 
 
           (Letture permesse di deposizioni testimoniali) 
 
  Puo' essere data lettura delle deposizioni testimoniali ricevute: 
 
  1° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, purche' il
pubblico ministero e le parti  private  vi  consentano,  i  testimoni
siano indicati nelle liste e ne  sia  stata  ordinata  la  citazione,
anche se non sono comparsi; 
 
  2° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, quando  si
debbono far risultare contraddizioni o variazioni fra le  deposizioni
rese nell'istruzione e quelle rese nel dibattimento o quando  occorre
aiutare la memoria del testimonio; 
 
  3° dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione, qualora il
testimonio che le ha rese sia morto, assente dal Regno,  irreperibile
o divenuto inabile  a  deporre  per  qualsiasi  causa,  anche  se  il
testimonio non sia compreso nelle liste; 
 
  4° all'estero in seguito a rogatoria,  purche'  il  testimonio  sia
indicato nelle liste. 
 
  Puo' essere inoltre data  lettura  delle  deposizioni  testimoniali
indicate  nel  terzo  e  quarto  capoverso  dell'articolo  41,  negli
articoli 313, 356,  nel  primo  capoverso  dell'articolo  357,  negli
articoli 363 e 364,  nell'ultimo  capoverso  dell'articolo  391,  nel
terzo capoverso dell'articolo 415, nell'articolo 418 e nel  capoverso
dell'articolo 457. 
 
  Fuori dei casi predetti, la lettura di deposizioni testimoniali  e'
vietata a pena di nullita'.