Art. 463 (Letture permesse di altri atti o documenti) I processi verbali di ispezioni, esperimenti giudiziali, perquisizioni, sequestri, ricognizioni e confronti, compiuti dal giudice, dal pubblico ministero o da ufficiali di polizia giudiziaria per richiesta dell'Autorita' giudiziaria, possono essere letti nel dibattimento. E' pure permessa la lettura degli atti predetti e del sommario interrogatorio dell'arrestato compiuti ad iniziativa di ufficiali di polizia giudiziaria, salvo che il pubblico ministero o le parti private abbiano chiesto la citazione degli ufficiali medesimi, nel qual caso la lettura e' vietata a pena di nullita'. Nondimeno, se l'ufficiale e' presente, la lettura di tali atti e' permessa, quando si debbono far risultare contraddizioni o variazioni, o per aiuto alla memoria. Se l'ufficiale non e' comparso, la lettura e' permessa a condizione che le parti vi consentano. Se non vi consentono, la lettura e' parimenti permessa, quando la corte, il tribunale o il pretore riconosce giustificata da legittimo impedimento la mancata comparizione. Di tale riconoscimento e delle ragioni su cui si fonda e' fatta menzione nell'ordinanza che dispone la lettura. In ogni caso possono essere letti i verbali degli atti menzionati nell'articolo 223 e puo' prendersi cognizione dei rilievi indicati nell'articolo stesso.