(Codice di procedura penale-art. 463)
 
                              Art. 463 
 
            (Letture permesse di altri atti o documenti) 
 
  I  processi   verbali   di   ispezioni,   esperimenti   giudiziali,
perquisizioni, sequestri,  ricognizioni  e  confronti,  compiuti  dal
giudice, dal pubblico ministero o da ufficiali di polizia giudiziaria
per richiesta dell'Autorita' giudiziaria, possono  essere  letti  nel
dibattimento. 
 
  E' pure permessa la lettura degli  atti  predetti  e  del  sommario
interrogatorio dell'arrestato compiuti ad iniziativa di ufficiali  di
polizia giudiziaria, salvo che  il  pubblico  ministero  o  le  parti
private abbiano chiesto la citazione degli  ufficiali  medesimi,  nel
qual caso la lettura e' vietata a pena  di  nullita'.  Nondimeno,  se
l'ufficiale e' presente, la lettura di tali atti e' permessa,  quando
si debbono far risultare contraddizioni o  variazioni,  o  per  aiuto
alla memoria. 
 
  Se l'ufficiale non e' comparso, la lettura e' permessa a condizione
che le parti vi consentano. Se  non  vi  consentono,  la  lettura  e'
parimenti permessa, quando  la  corte,  il  tribunale  o  il  pretore
riconosce  giustificata   da   legittimo   impedimento   la   mancata
comparizione. Di tale riconoscimento e delle ragioni su cui si  fonda
e' fatta menzione nell'ordinanza che dispone la lettura. 
 
  In ogni caso possono essere letti i verbali degli  atti  menzionati
nell'articolo 223 e puo' prendersi cognizione  dei  rilievi  indicati
nell'articolo stesso.