(Codice di procedura penale-art. 464)
 
                              Art. 464 
 
                          (Letture vietate) 
 
  E' vietata, a pena di nullita', la lettura  di  informazioni  sulle
voci correnti nel pubblico intorno ai fatti  di  cui  si  tratta  nel
giudizio. 
 
  E' pure vietata, a pena di nullita',  la  lettura  di  informazioni
sulla  moralita'  in  genere  delle  parti  o  dei  testimoni,  fatta
eccezione  per  i  certificati  del  casellario  giudiziale,  per  le
sentenze irrevocabili di qualunque  giudice,  italiano  o  straniero,
anche  se  non  si  trovano  iscritte  nel  casellario,  e   per   le
informazioni delle pubbliche Autorita' che espongono fatti  specifici
atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato,
o ad accertarne o ad escluderne la qualita'  di  persona  socialmente
pericolosa. La stessa eccezione vale per quei  fatti  che  servono  a
definire la personalita' di chi fu offeso dal reato, quando il  fatto
dell'imputato deve essere valutato  in  relazione  al  fatto  o  alle
qualita' morali di quella persona.