Art. 464 (Letture vietate) E' vietata, a pena di nullita', la lettura di informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel giudizio. E' pure vietata, a pena di nullita', la lettura di informazioni sulla moralita' in genere delle parti o dei testimoni, fatta eccezione per i certificati del casellario giudiziale, per le sentenze irrevocabili di qualunque giudice, italiano o straniero, anche se non si trovano iscritte nel casellario, e per le informazioni delle pubbliche Autorita' che espongono fatti specifici atti a stabilire la personalita' dell'imputato in relazione al reato, o ad accertarne o ad escluderne la qualita' di persona socialmente pericolosa. La stessa eccezione vale per quei fatti che servono a definire la personalita' di chi fu offeso dal reato, quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al fatto o alle qualita' morali di quella persona.