(Codice di procedura penale-art. 465)
 
                              Art. 465 
 
      (Lettura di documenti o di dichiarazioni degli imputati) 
 
  Puo' essere ordinata, anche  d'ufficio,  la  lettura  di  qualsiasi
documento proveniente  dall'imputato,  anche  se  sequestrato  presso
altri o da altri prodotto. 
 
  Parimenti e' permessa la  lettura  degli  interrogatori  d'imputati
dello stesso reato  o  di  reato  connesso,  anche  se  prosciolti  o
condannati, ma tali persone non possono, a pena di  nullita',  essere
assunte come  testimoni,  salvo  che  il  proscioglimento  sia  stato
pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto.