Art. 465 (Lettura di documenti o di dichiarazioni degli imputati) Puo' essere ordinata, anche d'ufficio, la lettura di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. Parimenti e' permessa la lettura degli interrogatori d'imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se prosciolti o condannati, ma tali persone non possono, a pena di nullita', essere assunte come testimoni, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto.