(Codice di procedura penale-art. 466)
 
                              Art. 466 
 
   (Lettura di rapporti, referti, denuncie, querele e altri atti) 
 
  Salve  le  disposizioni  dei  quattro   articoli   precedenti,   il
presidente o il pretore puo' ordinare anche d'ufficio la lettura, nel
momento che ritiene  opportuno,  dei  rapporti,  dei  referti,  delle
querele, delle richieste, delle istanze, delle  denuncie  e  di  ogni
altro atto  o  documento  del  procedimento,  ovvero  presentato  dal
pubblico ministero e dalle parti private e previamente ammesso. 
 
  E'  pure  permessa  la  lettura  di  atti  relativi  ad  un   altro
procedimento penale definito  con  sentenza,  irrevocabile  o  di  un
giudizio civile definito con sentenza che ha acquistato autorita'  di
cosa giudicata, quando il presidente o il  pretore  ne  riconosce  la
pertinenza e l'utilita'. 
 
  E' infine  permessa  la  lettura  di  ogni  atto  o  documento  non
espressamente vietata a norma degli articoli precedenti.