Art. 466 (Lettura di rapporti, referti, denuncie, querele e altri atti) Salve le disposizioni dei quattro articoli precedenti, il presidente o il pretore puo' ordinare anche d'ufficio la lettura, nel momento che ritiene opportuno, dei rapporti, dei referti, delle querele, delle richieste, delle istanze, delle denuncie e di ogni altro atto o documento del procedimento, ovvero presentato dal pubblico ministero e dalle parti private e previamente ammesso. E' pure permessa la lettura di atti relativi ad un altro procedimento penale definito con sentenza, irrevocabile o di un giudizio civile definito con sentenza che ha acquistato autorita' di cosa giudicata, quando il presidente o il pretore ne riconosce la pertinenza e l'utilita'. E' infine permessa la lettura di ogni atto o documento non espressamente vietata a norma degli articoli precedenti.