(Codice di procedura penale-art. 467)
 
                              Art. 467 
 
(Domande alle  parti  private,  ai  testimoni,  periti  e  consulenti
                              tecnici) 
 
  I giudici, il pubblico ministero, le parti private e  i  difensori,
durante il dibattimento, possono  per  mezzo  del  presidente  o  del
pretore fare domande all'imputato, alla persona civilmente  obbligata
per  l'ammenda,  al  responsabile  civile,  alla  parte  civile,   ai
testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici. 
 
  Sull'ammissibilita' di  tali  domande,  quando  sorge  opposizione,
decide  definitivamente  senza   formalita'   di   deliberazione   il
presidente o il pretore, e della  decisione  e'  fatta  menzione  nel
processo verbale.