Art. 467 (Domande alle parti private, ai testimoni, periti e consulenti tecnici) I giudici, il pubblico ministero, le parti private e i difensori, durante il dibattimento, possono per mezzo del presidente o del pretore fare domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti tecnici. Sull'ammissibilita' di tali domande, quando sorge opposizione, decide definitivamente senza formalita' di deliberazione il presidente o il pretore, e della decisione e' fatta menzione nel processo verbale.