(Codice di procedura penale-art. 468)
 
                              Art. 468 
 
                        (Discussione finale) 
 
  Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile  legge  e  puo'
svolgere le sue conclusioni,  che  debbono  comprendere,  quando  sia
chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione  del  loro
ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue  requisitorie,
e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente
obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono  le  loro
difese. 
 
  Ciascun difensore, della  medesima  parte  puo'  parlare  una  sola
volta, salvo il diritto di replica per il difensore dell'imputato. Se
l'imputato ha due difensori, possono  parlare  entrambi,  purche'  si
dividano tra loro la materia della difesa. 
 
  Nessun difensore puo' parlare  per  un  tempo  superiore  a  quello
prefissogli dal presidente o dal pretore. Se il difensore prolunga il
suo discorso oltre tale termine, il presidente o il pretore lo invita
a concludere, e in caso di persistenza  gli  toglie  la  facolta'  di
parlare. 
 
  Un  discorso  non  puo'  mai  essere  continuato  in  una   udienza
successiva,  e  nessun  difensore,  invitato  dal  presidente  o  dal
pretore, puo' rifiutarsi di parlare quando mancano due ore alla  fine
dell'udienza, secondo l'orario normale.  In  tal  caso  l'udienza  e'
prolungata, occorrendo,  per  il  tempo  necessario  a  terminare  il
discorso, osservata sempre la disposizione del capoverso precedente. 
 
  Soltanto il pubblico ministero e il difensore dell'imputato possono
replicare, ma per  una  sola  volta.  Se  i  difensori  del  medesimo
imputato sono due, uno solo puo' replicare. La  replica  deve  essere
contenuta nei limiti di cio' che e' strettamente  necessario  per  la
confutazione degli  argomenti  avversari  che  non  sono  gia'  stati
precedentemente discussi, e non puo' in alcun  caso  durare  piu'  di
mezz'ora. 
 
  L'imputato e il difensore, a pena di  nullita',  devono  avere  per
ultimi  la  parola,  se  la  domandano;   ma   soltanto   per   brevi
dichiarazioni riguardanti esclusivamente l'oggetto della difesa.