Art. 468 (Discussione finale) Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e puo' svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie, e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese. Ciascun difensore, della medesima parte puo' parlare una sola volta, salvo il diritto di replica per il difensore dell'imputato. Se l'imputato ha due difensori, possono parlare entrambi, purche' si dividano tra loro la materia della difesa. Nessun difensore puo' parlare per un tempo superiore a quello prefissogli dal presidente o dal pretore. Se il difensore prolunga il suo discorso oltre tale termine, il presidente o il pretore lo invita a concludere, e in caso di persistenza gli toglie la facolta' di parlare. Un discorso non puo' mai essere continuato in una udienza successiva, e nessun difensore, invitato dal presidente o dal pretore, puo' rifiutarsi di parlare quando mancano due ore alla fine dell'udienza, secondo l'orario normale. In tal caso l'udienza e' prolungata, occorrendo, per il tempo necessario a terminare il discorso, osservata sempre la disposizione del capoverso precedente. Soltanto il pubblico ministero e il difensore dell'imputato possono replicare, ma per una sola volta. Se i difensori del medesimo imputato sono due, uno solo puo' replicare. La replica deve essere contenuta nei limiti di cio' che e' strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono gia' stati precedentemente discussi, e non puo' in alcun caso durare piu' di mezz'ora. L'imputato e il difensore, a pena di nullita', devono avere per ultimi la parola, se la domandano; ma soltanto per brevi dichiarazioni riguardanti esclusivamente l'oggetto della difesa.