(Codice di procedura penale-art. 469)
 
                              Art. 469 
 
      (Interruzione della discussione per assumere nuove prove) 
 
  La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove
prove, se non in caso di assoluta ed evidente necessita'.  Se  questa
si verifica, il giudice pronuncia ordinanza, indicando specificamente
i motivi del provvedimento e stabilendo i limiti  nei  quali  la  sua
applicazione deve essere contenuta.