Art. 470 (Provvedimenti contro l'ingiustificato prolungamento della discussione) Quando nella discussione i difensori, pur mantenendosi nei limiti di tempo indicati negli articoli 438 e 468, ovvero il pubblico ministero, abusano della facolta' di parlare, per prolissita', divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facolta' di parlare a chi ne ha abusato. In tal caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facolta' di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale e' stata tolta la facolta' predetta.