(Codice di procedura penale-art. 471)
 
                              Art. 471 
 
      (Sanatoria delle nullita' verificatesi nel dibattimento) 
 
  Le nullita' verificatesi nel dibattimento sono sanate, se la  parte
interessata non le ha fatte rilevare prima che l'atto  sia  compiuto,
e, quando cio' non e' possibile, immediatamente  dopo  il  compimento
dell'atto, con dichiarazione inserita nel processo verbale.