(Testo unico-art. 233)
                              Art. 233. 
 
(Articoli 59, 61 e 64 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge
                      16 giugno 1932, n. 812). 
 
  Il R. Istituto orientale di Napoli, il R. Istituto superiore navale
di Napoli, la R. Scuola normale superiore di Pisa e la  R.  Accademia
fascista di educazione fisica e giovanile di Roma hanno  personalita'
giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro
i limiti stabiliti dal presente T. U. 
  Essi hanno grado di Istituti d'istruzione superiore  e  sono  posti
sotto  la  vigilanza  dello  Stato  esercitata   dal   Ministro   per
l'educazione nazionale. La vigilanza sulla R. Accademia  fascista  di
educazione  fisica  e  giovanile  e'  esercitata  dal  Ministro   per
l'educazione nazionale attraverso il  Sottosegretario  di  Stato  per
l'educazione fisica e giovanile. 
  Gli Istituti predetti hanno ciascuno uno statuto, che, salvo quanto
e' disposto dagli articoli successivi,  determina  le  norme  per  il
governo amministrativo e didattico degli istituti stessi, i titoli di
studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti,  le
lauree e i diplomi che essi rilasciano in nome del  Re,  e  lo  stato
giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del  personale  a
loro  carico,  nonche'  ogni   altra   norma   necessaria   al   loro
funzionamento. 
  Detti statuti sono approvati ed, occorrendo, modificati per decreto
Reale, udito il Consiglio  superiore  dell'educazione  nazionale,  su
proposta delle competenti autorita' accademiche,  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
  La spesa per il personale di qualsiasi categoria del Regio Istituto
orientale di Napoli, del Regio Istituto superiore navale  di  Napoli,
della Regia scuola normale superiore di Pisa e della Regia  accademia
fascista di educazione fisica e giovanile di Roma  e'  a  carico  del
bilancio degli Istituti stessi, che provvedono altresi' all'eventuale
trattamento di quiescenza del personale medesimo. 
  Per il detto personale gli Istituti devono uniformarsi,  in  quanto
siano applicabili, alle leggi di previdenza e di assistenza sociale. 
  Il trattamento economico del personale  in  servizio  nei  suddetti
Istituti, salvo quanto concerne il personale aiuto o assistente,  non
puo' essere superiore a  quello  risultante  dall'attuazione  del  R.
decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.