(Testo unico-art. 234)
                              Art. 234. 
 
        (Art. 62, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Lo Stato corrisponde annualmente, a titolo  di  contributo  per  il
loro mantenimento, L. 182.000 al Regio Istituto orientale di  Napoli,
L. 400.000 alla Regia Scuola, normale superiore di Pisa,  L.  178.120
al Regio Istituto superiore navale di Napoli. 
  Al mantenimento del Regio Istituto superiore navale  di  Napoli  si
provvede con convenzione tra lo Stato ed altri Enti o privati,  e  lo
Stato  vi  concorre  col  suddetto  contributo.  La  convenzione   e'
approvata ed, occorrendo, modificata  per  decreto  Reale,  udito  il
Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del Regno. 
  La Regia Accademia fascista di educazione  fisica  e  giovanile  di
Roma ha un contributo annuo di L. 500.000 a carico del  bilancio  del
Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla.  Il  Comitato  stesso
provvedera' ad integrare, in  quanto  possa  occorrere,  il  bilancio
dell'Accademia per raggiungere il pareggio fra le entrate e le spese.