(Testo unico-art. 236)
                              Art. 236. 
 
(Articoli 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28, 37,  comma  3°,  articoli
39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma R. decreto-legge 28  agosto  1931,
                              n. 1227). 
 
  Agli Istituti indicati nell'art. 233 si estendono  le  disposizioni
contenute  negli  ultimi  tre  commi  dell'art.  45,  concernenti  il
pagamento dei contributi da parte degli  Enti  pubblici,  nell'ultimo
comma dell'art. 53, concernenti la responsabilita'  dei  direttori  e
professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici, e
nell'art. 56, concernenti la  facolta'  di  giovarsi  dell'assistenza
dell'Avvocatura dello Stato e dell'opera del Genio civile. 
  Si estendono  altresi',  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute nel Titolo I, sezione II, capo  I,  §  9,  concernenti  gli
incarichi d'insegnamento e quelle contenute nel capo III della stessa
sezione, concernenti il personale assistente. 
  Salvo  il  disposto  dell'art.  241,   si   estendono   infine   le
disposizioni relative agli studenti di cui agli articoli  142,  comma
ultimo, 149, 153, 164 e 190, ultimo comma.