Art. 237. (Articoli 39, 40 e 65, commi 1°, 2° e 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). L'annessa tabella O determina le tasse e sopratasse scolastiche dovute per il Regio Istituto orientale di Napoli, per il Regio Istituto superiore navale di Napoli e per la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma. Le tasse d'immatricolazione e iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute agli Istituti, la tassa di laurea o diploma e' devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite nel regolamento. I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli Istituti di cui all'art. 233, sono quelli stabiliti dalla tabella I.