(Testo unico-art. 237)
                              Art. 237. 
 
(Articoli 39, 40 e 65, commi 1°, 2° e 4°, R. decreto-legge 28  agosto
                           1931, n. 1227). 
 
  L'annessa tabella O determina le  tasse  e  sopratasse  scolastiche
dovute per il Regio  Istituto  orientale  di  Napoli,  per  il  Regio
Istituto superiore navale di Napoli e per la Regia Accademia fascista
di educazione fisica e giovanile di Roma. 
  Le tasse d'immatricolazione e iscrizione, le tasse per gli studenti
fuori corso e le sopratasse di ripetizione  di  esami  sono  devolute
agli Istituti, la tassa di laurea o diploma e'  devoluta  all'Erario,
le sopratasse per esami sono erogate per  propine  ai  componenti  le
Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo  norme
che sono stabilite nel regolamento. 
  I diritti di segreteria, dovuti per gli atti  di  competenza  degli
uffici degli Istituti di cui  all'art.  233,  sono  quelli  stabiliti
dalla tabella I.