Art. 396.
(Forma del contratto).
Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per
iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza
lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova
della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto
stesso.