(Codice della navigazione-art. 396)
                              Art. 396. 
                       (Forma del contratto). 
 
  Il contratto di  trasporto  di  persone  deve  essere  provato  per
iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di  stazza
lorda  non  superiore  alle  dieci  tonnellate,  se   a   propulsione
meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso. 
 
  Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa  prova
della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto
stesso.