(Codice della navigazione-art. 398)
                              Art. 398. 
                (Cessione del diritto al trasporto). 
 
  Il diritto al trasporto  non  puo'  essere  ceduto  senza  espresso
consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o
se,  mancando  questa  indicazione,  il  passeggero  ha  iniziato  il
viaggio.