(Codice della navigazione-art. 400)
                              Art. 400. 
                    (Impedimento del passeggero). 
 
  Se, prima della partenza, si  verifica  la  morte  del  passeggero,
ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile,
il contratto e' risolto,  ed  e'  dovuto  il  quarto  del  prezzo  di
passaggio, computato al netto del vitto, se questo  fu  compreso  nel
prezzo. 
 
  Se l'evento  riguarda  uno  dei  congiunti  o  degli  addetti  alla
famiglia,  che  dovevano  viaggiare  insieme,   puo'   ciascuno   dei
passeggeri  chiedere  la  risoluzione  del  contratto   alle   stesse
condizioni. 
 
  Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere  data
notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza e'  dovuto
l'intero prezzo di passaggio netto.