Art. 400.
(Impedimento del passeggero).
Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero,
ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile,
il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto del prezzo di
passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel
prezzo.
Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla
famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo' ciascuno dei
passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse
condizioni.
Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data
notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza e' dovuto
l'intero prezzo di passaggio netto.