(Codice della navigazione-art. 401)
                              Art. 401. 
                 (Mancata partenza del passeggero). 
 
  Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve
il prezzo di passaggio computato al netto del vitto. 
 
  Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso  del  vettore,
il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in seguito a  domanda  del
passeggero, ma in tal caso spetta  al  vettore  una  provvigione  sul
prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.