Art. 401.
(Mancata partenza del passeggero).
Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve
il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non e' dovuto se, con il consenso del vettore,
il diritto al trasporto e' ceduto ad altri in seguito a domanda del
passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul
prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.