Art. 403.
(Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario).
Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non
puo' essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale
parta successivamente, il contratto e' risolto.
Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso
vettore, il passeggero ha facolta' di compiere il viaggio su una di
dette navi, ove cio' sia possibile, ovvero di risolvere il contratto.
Parimenti il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto,
se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di
lui interessi.
Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto
al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento
ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non puo'
eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.