(Codice della navigazione-art. 403)
                              Art. 403. 
       (Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario). 
 
  Se il vettore sopprime la partenza della nave,  e  il  viaggio  non
puo' essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la  quale
parta successivamente, il contratto e' risolto. 
 
  Quando vi siano partenze successive  di  altre  navi  dello  stesso
vettore, il passeggero ha facolta' di compiere il viaggio su  una  di
dette navi, ove cio' sia possibile, ovvero di risolvere il contratto.
Parimenti il passeggero puo' chiedere la risoluzione  del  contratto,
se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di
lui interessi. 
 
  Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto
al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento
ha luogo  per  un  giustificato  motivo,  il  risarcimento  non  puo'
eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.