(Codice della navigazione-art. 404)
                              Art. 404. 
                      (Ritardo della partenza). 
 
  Se la partenza e' ritardata, il passeggero ha diritto,  durante  il
periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato
compreso nel prezzo di passaggio. 
 
  Se trattasi di viaggi di durata inferiore  alle  ventiquattro  ore,
dopo dodici ore di ritardo il passeggero puo' chiedere la risoluzione
del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore,
il  passeggero  puo'  chiedere  la  risoluzione  del  contratto  dopo
ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del  Mediterraneo  o
dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio  o  termine  fuori
d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non  si  avvale  di
tale facolta', il passeggero, dallo scadere dei  termini  suindicati,
non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. 
 
  Se il ritardo nella  partenza  e'  dovuto  a  causa  imputabile  al
vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.