Art. 405.
(Interruzione del viaggio della nave).
Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza maggiore
il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente
percorso.
Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo
ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del
viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli
nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel
prezzo di passaggio.