(Codice della navigazione-art. 405)
                              Art. 405. 
               (Interruzione del viaggio della nave). 
 
  Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza  maggiore
il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto  utilmente
percorso. 
 
  Tuttavia il vettore ha diritto  all'intero  prezzo,  se,  in  tempo
ragionevole, procura a sue spese al passeggero  la  prosecuzione  del
viaggio   su   nave   di   analoghe   caratteristiche,    fornendogli
nell'intervallo l'alloggio e il vitto,  se  questo  fu  compreso  nel
prezzo di passaggio.