(Codice della navigazione-art. 406)
                              Art. 406. 
             (Interruzione del viaggio del passeggero). 
 
  Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a
lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto  in  proporzione
del tratto utilmente percorso. 
 
  Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero,  questi  deve
altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo  di  passaggio
netto.