Art. 406.
(Interruzione del viaggio del passeggero).
Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a
lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione
del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, questi deve
altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio
netto.