(Codice della navigazione-art. 407)
                              Art. 407. 
                (Operazioni di imbarco e di sbarco). 
 
  Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o  di  sbarco,  le
relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero,
se il loro ammontare non e' compreso nel prezzo di passaggio.